Nell’ambito del processo di modernizzazione della disciplina europea degli aiuti di Stato, che richiede agli Stati membri la realizzazione di registri pubblici online per tutti gli aiuti di Stato, a carattere nazionale, regionale e locale, nel 2014 sono state adottate disposizioni di un più generale regime di trasparenza. A tal fine, in Italia è stato recentemente adottato il regolamento per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato in attuazione del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/20143.
In aggiunta a queste disposizioni, il decreto legislativo n. 33/2013 prevede obblighi di trasparenza sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni (articolo 4‐bis), sugli incarichi di collaborazione o consulenza e in materia di personale (articoli da 15 e 20) e sugli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati (articolo 26).
In questo contesto, le prescrizioni introdotte dalla legge n. 124/2017 vanno considerate nel più ampio insieme delle disposizioni volte ad assicurare la trasparenza nelle relazioni finanziarie tra i soggetti pubblici e gli altri soggetti, in parte di origine europea, in parte di fonte nazionale.
La Legge Gelli n. 24/2017, all’art. 4 disciplina la trasparenza dei dati, assoggettando all’obbligo di trasparenza le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al GDPR 679/2016.
Pertanto, per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private in relazione agli obblighi di trasparenza la Legge 24/2017 prevede:
– all’art. 2, comma 5 la pubblicazione della relazione annuale consuntiva sugli eventi avversi verificatesi all’interno della struttura
– all’art. 4, comma 3 la pubblicazione dell’importo dei risarcimenti erogati relativi all’ultimo quinquennio, qualora presenti
– all’art. 10, comma 4 la pubblicazione della denominazione dell’impresa che presta la copertura assicurativa della responsabilità civile verso i terzi e verso i prestatori d’opera